15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/39
Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — Rogesa/Commissione
(Causa T-643/13)
2014/C 45/69
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e P. Schütter, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 25 dicembre 2013 (rif. GestDem n. 2013/1504);
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1)
Diritto di accesso ai documenti controversi e insussistenza dei motivi di diniego ex articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1)
—
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 (2), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto essa disporrebbe di un diritto di accesso ai documenti che ha richiesto e non ricorrerebbero motivi di diniego dell’accesso.
—
La ricorrente fa valere che i documenti richiesti non contengono dati commerciali sensibili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e che, comunque, vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti.
—
La ricorrente asserisce altresì che non ricorre neppure il motivo di diniego ex articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, dato che il processo decisionale invocato dalla Commissione sarebbe stato già concluso al momento dell’adozione della decisione impugnata. La corrispondente decisione della Commissione (2013/448/UE) sarebbe stata adottata già in data 5 settembre 2013.
—
La ricorrente afferma inoltre che la Commissione avrebbe dovuto, in ogni caso, concedere un accesso almeno parziale, eventualmente mediante occultamento degli elementi identificativi. La decisione della Commissione costituirebbe quindi anche una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 nonché del principio di proporzionalità ex articolo 5, paragrafo 4, TUE.
2)
Vizio di procedura
—
La ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001, poiché la Commissione non avrebbe rispettato i termini ivi prescritti.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
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