8.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 39/25
Ricorso proposto il 2 dicembre 2013 — Meda/UAMI — Takeda (PANTOPREM)
(Causa T-647/13)
2014/C 39/44
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Meda AB (Solna, Svezia) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Takeda GmbH (Costanza, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 25 settembre 2013, procedimento R 2171/2012-4 per quanto riguarda l’opposizione avverso la domanda di marchio comunitario 9 403 983«PANTOPREM»;
—
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PANTOPREM» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 9 043 973
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Takeda GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativi comunitari «PANTOPAN», «PANTOMED», «PANTOPRAZ», «PANTOPRO» e il marchio denominativo nazionale «PANTOP» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b); dell’articolo 59, prima frase; dell’articolo 64, paragrafo 1; dell’articolo 75; dell’articolo 76, paragrafo 1, seconda frase; dell’articolo 77 e dell’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009.
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