14.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/36
Ricorso proposto il 9 dicembre 2013 — European Coalition to End Animal Experiments/ECHA
(Causa T-673/13)
2014/C 112/48
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Coalition to End Animal Experiments (Londra, Regno Unito) (rappresentante: D. Thomas, Solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 10 ottobre 2013, nel caso A-004-2012 relativo alla sezione 8.7.2 dell’allegato X del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) (studio sulla tossicità in fase di sviluppo su una seconda specie), nei limiti in cui si riferisce ad uno studio per lo sviluppo prenatale su una seconda specie;
—
rinviare il caso all’ECHA, disponendo che consideri la questione se sia necessario operare uno studio per lo sviluppo prenatale per la sostanza del dichiarante, basata sui risultati del primo studio e su tutti gli altri dati pertinenti disponibili.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errore in cui è incorsa la commissione di ricorso nell’affermare che il principio cumulativo contenuto negli allegati sui test del REACH implicasse che la seconda specie fosse un requisito implicito attinente al livello di tonnellaggio di cui all’allegato X del regolamento (CE) N. 1907/2006. A sostegno di tale motivo la ricorrente evidenzia che:
—
il ragionamento seguito dalla commissione di ricorso è un non sequitur. I requisiti per i test non aumentano necessariamente quando si passa ad un allegato relativo ad un livello di tonnellaggio maggiore, in quanto il principio cumulativo è spesso irrilevante per determinati «end point», e lo è per la tossicità in fase di sviluppo;
—
la colonna 1 della sezione 8.7.2 dell’allegato X, secondo la sua stessa formulazione, richiede uno studio su «una specie», e non su due — come anche la colonna 1 della sezione 8.7.2 dell’allegato IX;
—
il ragionamento della commissione di ricorso non tiene in considerazione la lettera esplicita della colonna 2 della sezione 8.7.2 dell’allegato IX, la quale prevede che la decisione sulla necessità di effettuare uno studio su una seconda specie al livello di tonnellaggio dell’allegato IX o a quello dell’allegato X va basata sui risultati della prima prova e su tutti gli altri pertinenti dati disponibili: non è, quindi, automatica;
—
la conclusione della commissione di ricorso non ha alcun senso in termini politici in quanto attribuisce all’intenzione del legislatore REACH il fatto che, ad un livello inferiore (allegato IX), la necessità di uno studio sulla seconda specie dipenda dalla valutazione scientifica mentre, ad un livello superiore (allegato X), la scienza non sia rilevante.
2.
Secondo motivo, vertente sull’errore commesso dalla commissione di ricorso nell’affermare che il legislatore avrebbe esteso un requisito di cui all’allegato X — cioè lo studio sulla tossicità in fase di sviluppo su una seconda specie come requisito implicito — all’allegato IX. A sostegno di tale motivo la ricorrente solleva che:
—
il citato ragionamento si basa su una premessa errata, atteso che la colonna 1 della sezione 8.7.2 dell’allegato X non impone uno studio sulla seconda specie come requisito implicito (v. primo motivo); ne consegue che non vi è un requisito siffatto applicabile all’allegato IX (anche a voler supporre che quello sia invece l’approccio corretto).
3.
Terzo motivo, vertente sull’errore commesso dalla commissione di ricorso nell’affermare che il requisito di cui alla colonna 2 della sezione 8.7.2 dell’allegato IX (per la valutazione della necessità di effettuare uno studio sulla seconda specie) non è applicabile all’allegato X. A sostegno di tale motivo la ricorrente solleva che:
—
secondo il testo stesso della disposizione, è esattamente quanto previsto dalla colonna 2 della sezione 8.7.2 dell’allegato IX mediante l’utilizzo dei termini «o al successivo». L’approccio dei due allegati è identico.
4.
Quarto motivo, vertente sull’errore commesso dalla commissione di ricorso nell’affermare che solo l’adattamento di cui alla colonna 2 della sezione 8.7 dell’allegato X o dell’allegato XI può ovviare alla necessità di effettuare uno studio sulla seconda specie al livello di tonnellaggio previsto dall’allegato X. A sostegno di tale motivo la ricorrente deduce che:
—
l’adeguamento, sia ai sensi della colonna 2 sia dell’allegato XI, diviene rilevante unicamente se vi è prima un requisito di test nella colonna 1. Nell’ambito della colonna 1 della sezione 8.7.2 dell’allegato X non vi è alcun requisito di studio sulla tossicità in fase di sviluppo su una seconda specie, a meno che dalla valutazione dello studio sulla prima specie e delle altre prove disponibili non derivi la necessità di effettuare uno studio sulla seconda specie (v. infra).
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy