15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/41
Ricorso proposto il 16 dicembre 2013 — K Chimica/ECHA
(Causa T-675/13)
2014/C 45/72
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: K Chimica Srl (Mirano (VE), Italia) (rappresentanti: R. Buizza e M. Rota, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare la decisione ECHA n. (2013) 3665 del 15 ottobre 2013 e riconoscere a K Chimica lo status di PMI;
—
L’applicazione delle tariffe agevolate previste per le PMI;
—
L’annullamento della fattura n. 10029302 per 9,300 euro richiesti a titolo di differenza dovuta per la tariffa piena applicata a K Chimica;
—
L’annullamento della sanzione amministrativa comminata da ECHA per l’importo di 19,900 euro con emissione di fattura n. 10043954.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1)
Primo motivo, vertente sull’interpretazione della Raccomandazione CE n. 2003/361, in relazione ai criteri per la qualificazione delle PMI.
—
Si fa valere a questo riguardo che ai fini della qualificazione nella categoria PMI, bisogna verificare se l’impresa target è un’impresa autonoma oppure inserita in un contesto di gruppo di imprese. A seconda del ruolo esercitato dall’impresa target, sarà necessario considerare i dati finanziari delle imprese del gruppo e, in particolare, quelli delle imprese «associate» e quelli delle imprese «collegate».
—
Viene esposto su questo punto che la regola di base per valutare la dimensione dell’impresa target è quella secondo cui ai dati di questa si devono aggiungere:
i)
I dati delle eventuali imprese associate all’impresa target situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa target in misura pari alla partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti. Ai dati detenuti relativi alle imprese associate all’impresa target così calcolati deve essere aggregato il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese «collegate» a tali imprese «associate»,
ii)
Il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese, direttamente o indirettamente «collegate» all’impresa target. Al 100 % dei dati relativi alle imprese collegate all’impresa target devono essere aggregati, in misura pari alla partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate all’impresa target situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime.
2)
Secondo motivo, vertente sul mancato riconoscimento di K. Chimica come PMI.
—
Si fa valere a questo riguardo che in base all’art. 6 dell’allegato alla Raccomandazione, i dati che rilevano ai fini della possibile classificazione di K. Chimica come PMI sono:
i)
100 % dei dati relativi a K. Chimica;
ii)
100 % dei dati relativi a I.C.B. S.r.l;
iii)
40 % dei dati relativi a Medini Ltd;
iv)
36,66% dei dati relativi a ALO Inmobilien GmbH.
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