15.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 198/10
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonia Dialog sp. z o.o./T-Mobile Polska SA, già Polska Telefonia Cyfrowa SA
(Causa C-3/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articoli 7 e 20 - Composizione di controversie tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica - Obbligo di attuare la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3 - Misura che può influenzare gli scambi tra Stati membri - Direttiva 2002/19/CE - Articolo 5 - Poteri e responsabilità delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione - Direttiva 2002/22/CE - Articolo 28 - Numeri non geografici))
(2015/C 198/13)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrenti: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonia Dialog sp. z o.o.
Convenuta: T-Mobile Polska SA, già Polska Telefonia Cyfrowa SA
Dispositivo
1)
Gli articoli 7, paragrafo 3, e 20 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), devono essere interpretati nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione è tenuta ad attuare la procedura prevista dalla prima di tali disposizioni qualora, per risolvere una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, essa abbia intenzione di imporre obblighi volti a garantire l’accesso ai numeri non geografici ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), e tali obblighi siano idonei ad influenzare gli scambi tra Stati membri.
2)
L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21 deve essere interpretato nel senso che una misura adottata dall’autorità nazionale di regolamentazione al fine di garantire l’accesso degli utenti finali ai numeri non geografici, conformemente all’articolo 28 della direttiva 2002/22, influenza gli scambi tra Stati membri, ai sensi di tale disposizione, se essa può esercitare, in misura non irrilevante, un’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, su tali scambi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 102 del 7.4.2014.
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