22.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 68/3
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e a. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT e a. (C-26/14)
(Cause riunite C-25/14 e C-26/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Principi di parità di trattamento e di non discriminazione - Obbligo di trasparenza - Ambito di applicazione di tale obbligo - Contratti collettivi nazionali - Regime di tutela sociale complementare al regime generale - Designazione ad opera delle parti sociali di un organismo assicuratore incaricato della gestione di tale regime - Estensione di tale regime mediante decreto ministeriale a tutti i lavoratori subordinati e datori di lavoro della categoria di attività interessata - Limitazione nel tempo degli effetti di una decisione pregiudiziale della Corte di giustizia))
(2016/C 068/04)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL (C-26/14)
Convenuti: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e a. (C-25/14), Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT e a. (C-26/14)
Dispositivo
L’obbligo di trasparenza derivante dall’articolo 56 TFUE osta all’estensione a tutti i lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro di una categoria di attività, da parte di uno Stato membro, di un accordo collettivo concluso dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro per un settore determinato, che attribuisce a un unico operatore economico, scelto dalle parti sociali, la gestione di un regime di previdenza complementare obbligatoria istituito a favore dei lavoratori dipendenti, senza che la normativa nazionale preveda una pubblicità adeguata che consenta all’autorità pubblica competente di tenere pienamente conto delle informazioni presentate relative all’esistenza di un’offerta più vantaggiosa.
Gli effetti della presente sentenza non riguardano gli accordi collettivi recanti designazione di un organismo unico per la gestione di un regime di previdenza complementare che sono stati resi obbligatori per tutti i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro di una categoria di attività, da parte di un’autorità pubblica, prima della data di pronuncia della presente sentenza, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali proposti prima di tale data.
(1) GU C 85del 22.3.2014.
Full & Egal Universal Law Academy