Causa C-29/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Sanità pubblica — Direttiva 2004/23/CE — Direttiva 2006/17/CE — Direttiva 2006/86/CE — Esclusione delle cellule riproduttive, dei tessuti fetali e dei tessuti embrionali dalla sfera di applicazione di una normativa nazionale di trasposizione di dette direttive)
C2702015IT610120150611IT00076161
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-29/14) ( 1 )
«(Inadempimento di uno Stato — Sanità pubblica — Direttiva 2004/23/CE — Direttiva 2006/17/CE — Direttiva 2006/86/CE — Esclusione delle cellule riproduttive, dei tessuti fetali e dei tessuti embrionali dalla sfera di applicazione di una normativa nazionale di trasposizione di dette direttive)»2015/C 270/07Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Gheorghiu e M. Owsiany-Hornung, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Dispositivo
1)
Avendo omesso di includere le cellule riproduttrici e i tessuti fetali ed embrionali nella sfera di applicazione delle disposizioni di diritto nazionale recanti trasposizione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, della direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, e della direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 31 della direttiva 2004/23, degli articoli 3, lettera b), 4, paragrafo 2, e 7 della direttiva 2006/17, dell’allegato III di quest’ultima direttiva nonché dell’articolo 11 della direttiva 2006/86.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
( 1 ) GU C 85 del 22.3.2014.
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