3.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 363/7
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 settembre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-36/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Intervento dello Stato consistente nell’obbligo di applicare alle forniture prezzi approvati da un’autorità nazionale - Misura non limitata nel tempo - Mancanza di un controllo periodico obbligatorio della necessità di tale misura e delle rispettive modalità di applicazione - Applicazione a un complesso illimitato di beneficiari, senza distinzione tra i clienti o tra le situazioni particolari - Proporzionalità))
(2015/C 363/08)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e M. Patakia, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Dispositivo
1.
Avendo applicato un regime d’intervento dello Stato consistente nell’obbligo, per le imprese energetiche, di applicare alle forniture di gas naturale prezzi approvati dal presidente dell’Urzad Regulacji Energetyki (Ufficio per la regolamentazione energetica), obbligo non limitato nel tempo e di cui, in base al diritto nazionale, l’amministrazione non è tenuta a riesaminare periodicamente la necessità e le modalità di applicazione nel settore del gas, in funzione dell’evoluzione del medesimo, e che è caratterizzato dalla sua applicazione a una cerchia indefinita di beneficiari o di clienti, senza distinguere tra i clienti o a seconda della loro situazione nell’ambito delle diverse categorie di clienti, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.
2.
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
(1) GU C 85 del 22.3.2014.
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