30.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 398/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Causa C-59/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Articoli 1, paragrafo 2, e 3, paragrafo 1, primo comma - Recupero di una restituzione all’esportazione - Termine di prescrizione - Dies a quo - Azione od omissione dell’operatore economico - Insorgere del pregiudizio - Infrazione continuata - Infrazione puntuale))
(2015/C 398/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Dispositivo
1)
Gli articoli 1, paragrafo 2, e 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, in cui la violazione di una disposizione del diritto dell’Unione è stata scoperta soltanto dopo il verificarsi di un pregiudizio, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si sono verificati tanto l’azione o l’omissione di un operatore economico costitutive di una violazione del diritto dell’Unione, quanto il pregiudizio arrecato al bilancio dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti.
2)
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, un pregiudizio si verifica sin dall’adozione della decisione di concedere la restituzione all’esportazione all’esportatore di cui trattasi.
(1) GU C 142 del 12.5.2014.
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