20.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 236/15
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles — Belgio) — Charlotte Rosselle/Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM)
(Causa C-65/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 92/85/CEE - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Articolo 11, punti 2 e 4 - Dipendente pubblica messa in aspettativa per motivi personali al fine di occupare un impiego in qualità di dipendente privata - Rifiuto di versarle un’indennità di maternità in quanto, come dipendente privata, non ha maturato il periodo contributivo minimo che dà diritto a talune prestazioni sociali))
(2015/C 236/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Nivelles
Parti
Ricorrente: Charlotte Rosselle
Convenuti: Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM)
Con l’intervento di: Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH)
Dispositivo
L’articolo 11, punto 4, secondo comma, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro rifiuti di corrispondere a una lavoratrice un’indennità di maternità in quanto essa, come dipendente pubblica che ha ottenuto una messa in aspettativa per motivi personali al fine di esercitare un’attività lavorativa subordinata nel settore privato, non ha maturato, nell’ambito di quest’ultima attività, il periodo contributivo minimo previsto dal diritto nazionale per fruire della predetta indennità di maternità, sebbene abbia lavorato per più di dodici mesi immediatamente prima della data presunta del suo parto.
(1) GU C 129 del 28.4.2014.
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