23.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 389/6
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Information Rights — Regno Unito) — East Sussex County Council/Information Commissioner
(Causa C-71/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/4/CE - Articoli 5 e 6 - Accesso del pubblico all’informazione ambientale - Tassa per la fornitura di informazioni ambientali - Nozione di «importo ragionevole» - Costi di mantenimento di una banca dati e spese generali - Accesso alla giustizia - Controllo amministrativo e giurisdizionale della decisione che applica una tassa))
(2015/C 389/07)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Information Rights)
Parti
Ricorrente: East Sussex County Council
Convenuto: Information Commissioner
In presenza di: Property Search Group, Local Government Association
Dispositivo
1)
L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la tassa applicata per la fornitura di un tipo particolare di informazioni ambientali non può comprendere alcuna parte delle spese causate dal mantenimento di una banca dati, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzata a tale scopo dall’autorità pubblica, ma può comprendere le spese generali imputabili al tempo che il personale di tale autorità ha dedicato a rispondere a richieste di informazione individuali, preso in considerazione adeguatamente nella determinazione di tale tassa, purché l’importo complessivo di detta tassa non ecceda un importo ragionevole.
2)
L’articolo 6 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale secondo cui la ragionevolezza della tassa applicata per la fornitura di un tipo particolare di informazioni ambientali è oggetto di un controllo amministrativo e giurisdizionale solo limitato, quale previsto dal diritto inglese, purché tale controllo sia effettuato sulla base di elementi oggettivi e verta, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, sulla questione se l’autorità pubblica che impone una tale tassa abbia rispettato le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 102 del 7.4.2014.
Full & Egal Universal Law Academy