3.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 363/9
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch e dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C-72/14) e T. A. van Dijk/Staatssecretaris van Financiën (C-197/14)
(Cause riunite C-72/14 e C-197/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Normativa da applicare - Battellieri del Reno - Certificato E 101 - Efficacia probatoria - Rinvio alla Corte - Obbligo di rinvio))
(2015/C 363/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudici del rinvio
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: X (C-72/14), T. A. van Dijk (C-197/14)
Convenuti: Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C-72/14), Staatssecretaris van Financiën (C-197/14)
Dispositivo
1)
L’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché gli articoli da 10 quater a 11 bis, 12 bis e 12 ter del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, quali modificati dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che un certificato rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, sotto forma di certificato E 101, al fine di attestare che un lavoratore è soggetto alla normativa in materia di previdenza sociale di tale Stato membro, laddove tale lavoratore rientri nell’accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, adottato dalla Conferenza governativa incaricata della revisione dell’accordo del 13 febbraio 1961 concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, firmato a Ginevra il 30 novembre 1979, non vincola le istituzioni degli altri Stati membri. Il fatto che l’istituzione emittente non intendesse rilasciare un vero e proprio certificato E 101, ma abbia utilizzato il formulario di tale certificato per motivi amministrativi, è irrilevante a tal riguardo.
2)
L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, quale il giudice del rinvio, non è tenuto ad adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per il solo motivo che un giudice nazionale di grado inferiore abbia posto, in riferimento ad una causa simile a quella dinanzi ad esso pendente e vertente esattamente sulla medesima problematica, una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea né ad attendere la risposta a tale questione.
(1) GU C 142 del 12.5.2014.
GU C 223, del 14.7.2014.
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