26.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 354/5
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — A2A SpA /Agenzia delle Entrate
(Causa C-89/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Determinazione del calcolo degli interessi relativi al recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune - Interessi semplici o interessi composti - Normativa nazionale che rinvia, per il calcolo degli interessi, alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 - Decisione di recupero notificata anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento))
(2015/C 354/05)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: A2A SpA
Resistente: Agenzia delle Entrate
Dispositivo
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, nonché gli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, non ostano a una normativa nazionale, come l’articolo 24, comma 4, del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento.
(1) GU C 142 del 12.5.2014.
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