18.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/5
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė
(Causa C-103/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 121 e 132, paragrafo 2 - Atti di esecuzione di tale regolamento - Validità dell’atto di adesione del 2003 alla luce del Trattato FUE nonché dei principi di non discriminazione, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione - Modulazione dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori - Riduzione degli importi - Livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri della Comunità europea nella sua composizione al 30 aprile 2004 e negli Stati membri che hanno aderito a quest’ultima il 1o maggio 2004 - Assenza di pubblicazione e carenza di motivazione))
(2016/C 016/05)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Parti
Ricorrenti: Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB
Convenuti: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė
con l’intervento di: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dispositivo
1)
Gli articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, e 121 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che occorre intendere la nozione di «livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri» nel senso che detto livello era, nel 2012, pari al 90 % del livello della totalità dei pagamenti diretti e la nozione di «livello dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri» nel senso che quest’ultimo livello era, nel 2012, pari a quello degli Stati membri della Comunità europea nella sua composizione al 30 aprile 2004.
2)
La decisione di esecuzione C(2012) 4391 final della Commissione, del 2 luglio 2012, che autorizza l’erogazione di pagamenti diretti nazionali complementari in Lituania per il 2012, è invalida, mentre l’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità degli articoli 10, paragrafo 1, in fine, e 132, paragrafo 2, ultimo comma, in fine, del regolamento n. 73/2009.
3)
L’esame di dette questioni non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009, nella versione rettificata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2010.
4)
Il significato del termine «dydis», utilizzato nella versione in lingua lituana dell’articolo 1 quater, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, che è stato inserito nel regolamento dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, è identico a quello del termine «lygis», utilizzato nella versione in lingua lituana dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009.
(1) GU C 142 del 12.5.2014.
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