31.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/2
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 — Repubblica federale di Germania/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-113/14) (1)
((Ricorso di annullamento - Scelta della base giuridica - Articolo 43, paragrafo 2, TFUE o articolo 43, paragrafo 3, TFUE - Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 7 - Regolamento (UE) n. 1370/2013 - Articolo 2 - Misure per la fissazione dei prezzi - Soglie di riferimento - Prezzi di intervento))
(2016/C 402/02)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, A. Lippstreu e A. Wiedmann, agenti)
Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Holt, C. Brodie e J. Kraehling, agenti, assistiti da A. Bates, barrister), Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Škeřík, J. Vláčil e D. Hadroušek, agenti)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L.G. Knudsen, R. Kaškina e U. Rösslein, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, J.P. Hix e S. Barbagallo, agenti)
Interveniente a sostegno dei convenuti: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e G. von Rintelen, agenti)
Dispositivo
1)
L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è annullato.
2)
L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, è annullato.
3)
Gli effetti dell’articolo 7 del regolamento n. 1308/2013 e dell’articolo 2 del regolamento n. 1370/2013 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare cinque mesi a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza, di una nuova normativa fondata sull’appropriata base giuridica, ossia l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.
4)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sono condannati alle spese.
5)
La Repubblica ceca, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 129 del 28.4.2014.
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