7.12.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 406/4
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-137/14) (1)
([Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Articolo 11 - Direttiva 2010/75/UE - Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) - Articolo 25 - Accesso alla giustizia - Normativa processuale nazionale non conforme])
(2015/C 406/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e G. Wilms, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)
Dispositivo
1)
La Repubblica federale di Germania,
—
limitando, in applicazione dell’articolo 46 della legge sul procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz), l’annullamento delle decisioni per vizio di procedura all’assenza di valutazione o di esame preliminare dell’impatto ambientale e ai casi in cui il ricorrente dimostra che il vizio di procedura presenta un nesso di causalità con il risultato della decisione;
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limitando, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della legge recante disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale di cui alla direttiva 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), del 7 dicembre 2006, come modificata dalla legge del 21 gennaio 2013, e all’articolo 73, paragrafo 4, della legge sul procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz), la legittimazione ad agire e la portata del controllo giurisdizionale alle obiezioni che siano già state sollevate nel termine impartito nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione;
—
limitando, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, della legge recante disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale di cui alla direttiva 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), del 7 dicembre 2006, come modificata dalla legge del 21 gennaio 2013, nei procedimenti iniziati dopo il 25 giugno 2005 e conclusi prima del 12 maggio 2011, la legittimazione ad agire delle associazioni a tutela dell’ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli;
—
limitando, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, della legge recante disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale di cui alla direttiva 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), del 7 dicembre 2006, come modificata dalla legge del 21 gennaio 2013, nei procedimenti iniziati dopo il 25 giugno 2005 e conclusi prima del 12 maggio 2011, la portata del controllo giurisdizionale dei ricorsi delle associazioni a tutela dell’ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli, ed
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escludendo, conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 4, della legge recante disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale di cui alla direttiva 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), del 7 dicembre 2006, come modificata dalla legge del 21 gennaio 2013, dall’ambito di applicazione della legislazione nazionale i procedimenti amministrativi che sono iniziati prima del 25 giugno 2005,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e dell’articolo 25 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria sopportano le proprie spese.
(1) GU C 159 del 26.5.2014.
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