21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/10
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2015 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia
(Causa C-140/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE - Prevenzione ed eliminazione del deposito di materiali di sterro e di altri rifiuti - Messa in discarica - Mancata adozione di misure ai fini dell’eliminazione e dello stoccaggio di tali rifiuti - Esperimento di mezzi di ricorso giurisdizionali))
(2015/C 311/10)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e M. Žebre, agenti)
Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: J. Morela, agente)
Dispositivo
1)
La Repubblica di Slovenia,
—
avendo autorizzato il deposito di materiali di sterro sulla parcella n. 115/1 del comune di Teharje (Bukovžlak), senza assicurarsi che in tale sito non fossero stati precedentemente o contemporaneamente depositati altri rifiuti, e poiché, in assenza di qualsivoglia misura per la rimozione da tale sito dei rifiuti non rientranti nell’autorizzazione rilasciata, il sito in questione doveva essere considerato quale discarica illegittima, non rispondente alle condizioni e alle prescrizioni dettate, da un lato, dagli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e, dall’altro lato, dagli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6 — letto in combinato disposto con la decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE — 7, 8, 9, 11 e 12 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché dagli allegati I, II e III di quest’ultima direttiva, e
—
non avendo adottato, dall’aprile 2009, misure sufficienti per impedire, e poi per eliminare, il deposito di materiali di sterro rientranti nelle rubriche di classificazione dei rifiuti 17 05 06 (materiale di escavazione non ricadente sotto il numero 17 05 05) e 17 05 05 (materiale di escavazione contenente sostanze pericolose), sul sito dei lavori di costruzione di un’infrastruttura comunale per la zona commerciale di Gaberje-sud, sicché anche tale sito doveva essere considerato quale discarica illegittima non conforme alle summenzionate disposizioni delle direttive 1999/31 e 2008/98 nonché agli articoli 12, 15 e 17 di quest'ultima direttiva,
ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del complesso delle succitate disposizioni.
2)
La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.
(1) GU C 184 del 16.6.2014.
Full & Egal Universal Law Academy