14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/4
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 gennaio 2016 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-141/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale Kaliakra e Belite skali - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e delle specie selvatiche - Sito d’importanza comunitaria Kompleks Kaliakra - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Applicabilità ratione temporis del regime di protezione - Degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e perturbazione delle specie - Energia eolica - Turismo))
(2016/C 098/04)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. White, C. Hermes e P. Mihaylova, agenti)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: E. Petranova e D. Drambozova, agenti)
Dispositivo
1)
La Repubblica di Bulgaria,
—
avendo omesso di includere integralmente i territori delle zone importanti per la conservazione degli uccelli nella zona di protezione speciale della regione di Kaliakra, non ha designato come zona di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione, da un lato, delle specie biologiche di cui all’allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, dall’altro, delle specie migratrici non considerate in tale allegato ma che ritornano regolarmente nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica tale direttiva ed è in tal modo venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva;
—
avendo approvato la realizzazione dei progetti «AES Geo Energy», «Disib» e «Longman Investment» sul territorio della zona importante per la conservazione degli uccelli della regione di Kaliakra che non è stato designato come zona di protezione speciale mentre avrebbe dovuto esserlo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2009/147;
—
avendo approvato la realizzazione dei progetti «Kaliakra Wind Power», «EVN Enertrag Kavarna» e «Vertikal — Petkov & Cie», nonché «Thracian Cliffs Golf & Spa Resort» sul territorio, rispettivamente, delle zone di protezione speciale delle regioni di Kaliakra e di Belite skali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
—
avendo omesso, da un lato, di valutare correttamente l’effetto cumulativo dei progetti «Windtech», «Brestiom», «Eco Energy» e «Longman Investment» sul territorio della zona importante per la conservazione degli uccelli della regione di Kaliakra che non è stato designato come zona di protezione speciale mentre avrebbe dovuto esserlo, e avendo cionondimeno autorizzato, dall’altro lato, l’esecuzione del progetto «Longman Investment», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, rispettivamente, da un lato, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché dell’allegato III, punto 1, lettera b), alla stessa, e, dall’altro lato, dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.
(1) GU C 159 del 26.5.2014.
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