7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/7
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Maramureș — Romania) — Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
(Causa C-144/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 273 e 287 - Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’IVA - Imponibilità dei servizi medico-veterinari - Principio di certezza del diritto - Principio di tutela del legittimo affidamento))
(2015/C 294/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Maramureș
Parti
Ricorrente: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
Dispositivo
1)
L’articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, non impone agli Stati membri di identificare d’ufficio un soggetto passivo ai fini della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto basandosi unicamente su dichiarazioni fiscali, diverse da quelle riguardanti tale imposta, neanche laddove le stesse avrebbero permesso di constatare il superamento della soglia di esenzione dal pagamento della suddetta imposta da parte di tale soggetto passivo.
2)
I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un’amministrazione tributaria nazionale decida che servizi medico-veterinari siano soggetti all’imposta sul valore aggiunto in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, qualora tale decisione si fondi su norme chiare e la prassi di tale amministrazione non sia stata atta a creare, in capo a un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento nell’inapplicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 212 del 7.7.2014.
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