15.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — A, B, C, D/Minister van Buitenlandse Zaken
(Causa C-158/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC - Decisione quadro 2002/475/GAI - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Articolo 2, paragrafo 3 - Iscrizione dell’organizzazione delle «Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)» nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici - Questione pregiudiziale vertente sulla validità di tale iscrizione - Conformità al diritto internazionale umanitario - Nozione di «atto terroristico» - Attività delle forze armate in periodo di conflitto armato))
(2017/C 151/02)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: A, B, C, D
Convenuto: Minister van Buitenlandse Zaken
Dispositivo
1)
Non è manifesto, ai sensi della giurisprudenza fondata sulle sentenze del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, EU:C:1994:90), e del 15 febbraio 2001, Nachi Europe (C-239/99, EU:C:2001:101), che ricorsi di annullamento, proposti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea da persone che si trovino in una situazione come quella degli appellanti nel procedimento principale contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 del Consiglio, del 12 luglio 2010, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2009, o contro gli atti dell’Unione precedenti a tale regolamento di esecuzione, relativi all’iscrizione dell’entità delle «Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)» nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, sarebbero stati ricevibili.
2)
Poiché la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento n. 2580/2001 non ostano a che attività di forze armate in periodo di conflitto armato, ai sensi del diritto internazionale umanitario, configurino «atti terroristici», ai sensi dei suddetti atti dell’Unione, il fatto che le attività dell’entità delle «Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)» possano costituire attività di questo genere non pregiudica la validità del regolamento di esecuzione n. 610/2010 nonché degli atti dell’Unione precedenti a tale regolamento di esecuzione, relativi all’iscrizione di cui al punto 1 del presente dispositivo.
(1) GU C 194 del 24.6.2016.
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