3.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 363/14
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dai Varas Cíveis de Lisboa — Portogallo) — João Filipe Ferreira da Silva e Brito e a./Estado português
(Causa C-160/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti - Nozione di trasferimento di stabilimento - Obbligo di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE - Pretesa violazione del diritto dell’Unione imputabile a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non è possibile proporre un ricorso di diritto interno - Normativa nazionale che subordina il diritto al risarcimento del danno derivante da una simile violazione al previo annullamento della decisione che ha occasionato tale danno))
(2015/C 363/16)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Varas Cíveis de Lisboa
Parti
Ricorrenti: João Filipe Ferreira da Silva e Brito e a.
Convenuto: Estado português
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» comprende una situazione nella quale un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata dal suo azionista di maggioranza, che è a sua volta impresa di trasporto aereo, e nella quale, successivamente, quest’ultima subentra all’impresa liquidata riassumendone i contratti di locazione di aerei e i contratti di voli charters in vigore, svolge l’attività precedentemente svolta dall’impresa liquidata, riassume alcuni lavoratori fino a quel momento distaccati presso tale impresa, collocandoli in funzioni identiche a quelle svolte in precedenza e riprende piccole apparecchiature di detta impresa.
2)
L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto a sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, in circostanze quali quelle del procedimento principale, contraddistinte al contempo da decisioni divergenti di giudici di grado inferiore quanto all’interpretazione di tale nozione e da ricorrenti difficoltà d’interpretazione della medesima nei vari Stati membri.
3)
Il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi sanciti dalla Corte in materia di responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione commessa da un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che richiede, come previa condizione, l’annullamento della decisione lesiva emessa da tale organo, allorché un simile annullamento è, in pratica, escluso.
(1) GU C 175 del 10.6.2014.
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