20.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 236/15
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 giugno 2015 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-161/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98, paragrafo 2 - Punto 10 dell’allegato III - Aliquota IVA ridotta applicabile alla cessione, alla costruzione, al restauro e alla trasformazione di abitazioni fornite nell’ambito della politica sociale - Punto 10 bis dell’allegato III - Aliquota IVA ridotta applicabile alla riparazione e alla ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso - Legislazione nazionale che applica un’aliquota IVA ridotta alle prestazioni di servizi di installazione e alle cessioni di «materiali che consentono un risparmio energetico»))
(2015/C 236/21)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Clausen e C. Soulay, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Christie e M. Holt, agenti, assistiti da K. Lasok, QC)
Dispositivo
1)
Avendo applicato un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di servizi di installazione di «materiali che consentono un risparmio energetico» e alle cessioni di tali materiali da parte di un individuo che installa detti materiali in un immobile residenziale:
—
nei limiti in cui tali prestazioni e cessioni non possono essere considerate come «la cessione, la costruzione, il restauro e la trasformazione di abitazioni fornite nell’ambito della politica sociale» di cui al punto 10 dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009;
—
nei limiti in cui dette prestazioni e cessioni esulano dall’ambito della «riparazione e della ristrutturazione di abitazioni private» di cui al punto 10 bis dell’allegato III di detta direttiva; e
—
nei limiti in cui le medesime prestazioni e cessioni, pur rientrando nell’ambito della riparazione e ristrutturazione di abitazioni private di cui al punto 10 bis dell’allegato III di tale direttiva, includono materiali che costituiscono una parte significativa del valore dei servizi resi;
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 98 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/47, letto in combinato disposto con l’allegato III della stessa.
2)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
(1) GU C 212 del 7.7.2014.
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