21.12.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 429/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Saudaçor — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA/Fazenda Pública
(Causa C-174/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 13, paragrafo 1 - Non assoggettamento all’imposta - Nozione di «ente di diritto pubblico» - Società per azioni incaricata della fornitura di servizi in materia di programmazione e di gestione del servizio sanitario della regione autonoma delle Azzorre - Determinazione delle modalità di tali servizi, ivi compresa la loro retribuzione, in alcuni contratti programma stipulati tra detta società e la stessa regione))
(2015/C 429/04)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Saudaçor — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA
Convenuta: Fazenda Pública
Dispositivo
1)
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’attività economica, ai sensi di tale disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente, per una società, nel fornire a una regione taluni servizi in materia di programmazione e di gestione del servizio sanitario regionale conformemente ai contratti programma conclusi tra tale società e detta regione.
2)
L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che ricade nella norma di non assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, prevista da tale disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente, per una società, nel fornire a una regione taluni servizi in materia di programmazione e di gestione del servizio sanitario regionale conformemente ai contratti programma conclusi tra tale società e detta regione, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva, se — ciò che spetta al giudice del rinvio verificare — possa ritenersi che detta società debba essere qualificata come ente di diritto pubblico e che essa eserciti tale attività come pubblica autorità, purché il giudice del rinvio rilevi che l’esenzione della stessa attività non è idonea a provocare distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
In tale contesto, la nozione di «altri enti di diritto pubblico» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva non deve essere interpretata facendo riferimento alla definizione della nozione di «ente di diritto pubblico» enunciata all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
(1) GU C 212 del 7.7.2014.
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