27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/21
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Ralph Prankl
(Causa C-175/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Direttiva 92/12/CEE - Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa - Tassazione delle merci di contrabbando - Merci immesse in consumo in uno Stato membro e trasportate in un altro Stato membro - Determinazione dello Stato membro competente - Diritto dello Stato di transito di assoggettare tali merci ad imposta))
(2015/C 138/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parte
Ralph Prankl
Dispositivo
Gli articoli 7, paragrafi 1 e 2, nonché 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, devono essere interpretati nel senso che, quando merci soggette ad accisa introdotte clandestinamente nel territorio di uno Stato membro siano trasportate, senza il documento di accompagnamento prescritto dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva stessa, a destinazione di un altro Stato membro, nel cui territorio le merci medesime vengano scoperte dalle autorità competenti, gli Stati membri di transito non sono legittimati parimenti a riscuotere l’accisa nei confronti del conducente dell’autocarro che abbia effettuato il trasporto, per aver questi detenuto dette merci a fini commerciali nel loro territorio.
(1) GU C 235 del 21.7.2014.
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