20.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 236/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG
(Causa C-195/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2000/13/CE - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), sub i), e 3, paragrafo 1, punto 2 - Etichettatura tale da indurre in errore l’acquirente sulla composizione dei prodotti alimentari - Elenco degli ingredienti - Impiego della menzione «avventura lampone-vaniglia» nonché di immagini di lamponi e di fiori di vaniglia sulla confezione di un infuso ai frutti che non contiene tali ingredienti))
(2015/C 236/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Convenuta: Teekanne GmbH & Co. KG
Dispositivo
Gli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), sub i), e 3, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, come modificata dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’etichettatura di un prodotto alimentare e le relative modalità di realizzazione possano suggerire, tramite l’aspetto, la descrizione o la rappresentazione grafica di un determinato ingrediente, la presenza di quest’ultimo in tale prodotto, quando invece, in effetti, detto ingrediente è assente, e tale assenza emerge unicamente dall’elenco degli ingredienti riportato sulla confezione di detto prodotto.
(1) GU C 245 del 28.7.2014.
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