18.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/9
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunals, Birmingham — Regno Unito) — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd
(Causa C-219/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Calcolo delle ferie spettanti in caso di aumento dell’orario di lavoro - Interpretazione del principio «pro rata temporis»))
(2016/C 016/09)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Employment Tribunals, Birmingham
Parti
Ricorrente: Kathleen Greenfield
Convenuto: The Care Bureau Ltd
Dispositivo
1)
La clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, contenuto nell’allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, e l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, in caso di aumento del numero di ore di lavoro effettuate da un lavoratore, gli Stati membri non hanno l’obbligo di prevedere che le ferie annuali retribuite già maturate, ed eventualmente godute, siano ricalcolate retroattivamente sulla base del nuovo ritmo di lavoro di detto lavoratore. Un nuovo calcolo deve tuttavia essere effettuato per il periodo durante il quale l’orario di lavoro è aumentato.
2)
La clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro e l’articolo 7 della direttiva 2003/88 devono essere interpretati nel senso che il calcolo delle ferie annuali retribuite spettanti al lavoratore dev’essere effettuato secondo gli stessi principi, indipendentemente dal fatto che si tratti di determinare l’indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dovuta nel caso in cui si ponga fine al rapporto di lavoro oppure di determinare il saldo delle ferie annuali retribuite in caso di mantenimento del rapporto di lavoro.
(1) GU C 223 del 14.7.2014.
Full & Egal Universal Law Academy