8.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 287/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-226/14), DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollamt Braunschweig (C-228/14)
(Cause riunite C-226/14 e C-228/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Regime del deposito doganale - Regime di transito esterno - Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo - Esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto))
(2016/C 287/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrenti: Eurogate Distribution GmbH (C-226/14), DHL Hub Leipzig GmbH (C-228/14)
Convenuti: Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-226/14), Hauptzollamt Braunschweig (C-228/14)
Dispositivo
1)
L’articolo 7, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto su merci riesportate come merci non comunitarie non è dovuta allorché dette merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti alla menzionata disposizione alla data della loro riesportazione, ma sono state svincolate dai regimi in parola a motivo di quest’ultima, e ciò anche se un’obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005.
2)
L’articolo 236, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con le norme della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, giacché l’imposta sul valore aggiunto su merci riesportate come merci non comunitarie non è dovuta allorché dette merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti all’articolo 61 della direttiva menzionata, e ciò anche se un’obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, non vi sono debitori dell’imposta sul valore aggiunto. L’articolo 236 del suddetto codice deve essere interpretato nel senso che non può essere applicato nelle situazioni riguardanti il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto.
(1) GU C 303 dell’8.9.2014.
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