3.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 363/15
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
(Causa C-240/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente - Domanda di risarcimento - Convenzione di Montreal - Regolamento (CE) n. 2027/97 - Volo effettuato a titolo gratuito dal proprietario di un immobile al fine di presentare tale immobile a un eventuale acquirente - Regolamento (CE) n. 864/2007 - Azione diretta prevista dal diritto nazionale contro l’assicuratore della responsabilità civile))
(2015/C 363/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Korneuburg
Parti
Ricorrente: Eleonore Prüller-Frey
Convenuti: Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
Dispositivo
1)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, e l’articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome dell’Unione europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la domanda di risarcimento presentata da una persona che, trovandosi a bordo di un aeromobile avente come luogo di decollo e di atterraggio una medesima località situata nel territorio di uno Stato membro, e venendo trasportata a titolo gratuito al fine di sorvolare un immobile nell’ambito di un progetto di transazione immobiliare con il pilota di tale aeromobile, abbia subito lesioni corporali a causa della caduta del suddetto aeromobile sia esaminata sulla base dell’articolo 17 di tale convenzione.
2)
L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, consente l’esercizio di un’azione diretta della parte lesa nei confronti dell’assicuratore della persona tenuta al risarcimento, qualora una siffatta azione sia prevista dalla legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale, indipendentemente da quanto previsto dalla legge applicabile al contratto di assicurazione scelta dalle parti di detto contratto.
(1) GU C 261 dell’11.8.2014.
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