8.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 287/4
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Pensioenfonds Metaal en Techniek/Skatteverket
(Causa C-252/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articolo 63 TFUE - Tassazione di redditi di fondi pensione - Differenza di trattamento tra i fondi pensione residenti e i fondi pensione non residenti - Tassazione forfettaria dei fondi pensione residenti sulla base di un rendimento fittizio - Ritenuta alla fonte applicata ai redditi generati da dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti - Comparabilità))
(2016/C 287/05)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta förvaltningsdomstolen
Parti
Ricorrente: Pensioenfonds Metaal en Techniek
Convenuto: Skatteverket
Dispositivo
L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso:
—
non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte quando sono versati ad un fondo pensione non residente e, quando sono versati ad un fondo pensione residente, sono assoggettati ad un’imposta calcolata forfettariamente sulla base di un rendimento fittizio, il quale, con il tempo, mira a corrispondere alla tassazione di tutti i redditi di capitale secondo il regime di diritto comune;
—
osta tuttavia a che i fondi pensione beneficiari non residenti non possano tener conto delle eventuali spese professionali direttamente connesse alla percezione dei dividendi, quando il metodo di calcolo della base imponibile dei fondi pensione residenti preveda di tenerne conto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 235 del 21.7.2014.
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