Causa C-256/14: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 giugno 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA/Autoridade Tributária e Aduanera (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c) — Base imponibile — Inclusione dell’importo delle tasse comunali di occupazione del sottosuolo pagate dalla società concessionaria della rete di distribuzione di gas nella base imponibile dell’IVA applicabile alla prestazione fornita da tale società alla società incaricata della commercializzazione del gas)
C2702015IT1210120150611IT0013121121
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 giugno 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA/Autoridade Tributária e Aduanera
(Causa C-256/14) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c) — Base imponibile — Inclusione dell’importo delle tasse comunali di occupazione del sottosuolo pagate dalla società concessionaria della rete di distribuzione di gas nella base imponibile dell’IVA applicabile alla prestazione fornita da tale società alla società incaricata della commercializzazione del gas)»2015/C 270/13Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduanera
Dispositivo
Gli articoli 9, paragrafo 1, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’importo delle tasse, quali quelle di cui al procedimento principale, versato ai comuni da parte della società concessionaria della rete di distribuzione di gas per l’utilizzo del demanio pubblico di detti comuni e che è in seguito riversato da detta società su un’altra, incaricata della commercializzazione del gas, e infine da quest’ultima sui consumatori finali, deve essere compreso nella base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alla prestazione fornita dalla prima di tali società alla seconda in forza dell’articolo 73 di detta direttiva.
( 1 ) GU C 303 dell’8.9.2014.
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