9.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 371/11
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Causa C-257/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Diritti dei passeggeri in caso di ritardo o di cancellazione di un volo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 3 - Negato imbarco e cancellazione di un volo - Ritardo prolungato di un volo - Compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri - Circostanze eccezionali))
(2015/C 371/13)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Ricorrente: C. van der Lans
Convenuta: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a una carenza di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di detta disposizione.
(1) GU C 303 dell’8.9.2014.
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