22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/3
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-263/14) (1)
([Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Decisione 2014/198/PESC - Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica unita di Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica unita di Tanzania - Scelta della base giuridica - Obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento europeo in tutte le fasi della procedura di negoziazione e conclusione di accordi internazionali - Mantenimento degli effetti della decisione di annullamento])
(2016/C 305/04)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, A. Caiola e M. Allik, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, R. Troosters e D. Gauci, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert, G. Étienne, M. Bishop e M.-M. Joséphidès, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil, J. Škeřik e M. Hedvábná, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, M. Rhodin, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Kraehling e V. Kaye, agenti, assistite da G. Facenna, barrister)
Dispositivo
1)
La decisione 2014/198/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica unita [di] Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica unita [di] Tanzania, è annullata.
2)
Gli effetti della decisione 2014/198 sono mantenuti in vigore.
3)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno, ciascuno, le proprie spese.
4)
La Repubblica ceca, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 235 del 21.7.2014.
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