15.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 198/14
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-Francia) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14)/Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
(Cause riunite C-271/14 e C-273/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Medicinali per uso umano - Direttiva 89/105/CEE - Articolo 6, punti 3 e 5 - Cancellazione di medicinali da un elenco di specialità medicinali prese in carico in aggiunta ai prezzi forfettari ospedalieri - Obbligo di motivazione))
(2015/C 198/18)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrenti: LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-Francia) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14)
Convenuti: Ministre des Finances et des Comptes publics, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
Dispositivo
L’articolo 6 della direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di motivazione previsto ai punti 3 e 5 di tale articolo è applicabile ad una decisione che limita le condizioni di rimborso o riduce il livello di presa in carico di un medicinale, escludendolo dall’elenco delle specialità medicinali prese in carico dai regimi obbligatori di assicurazione malattia in aggiunta alle prestazioni di ricovero la cui presa in carico è garantita nel quadro di prezzi forfettari di degenza e di cure.
(1) GU C 282 del 25.8.2014.
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