16.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 296/5
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Gyulai Törvényszék — Ungheria) — Eurospeed Ltd/Szegedi Törvényszék
(Causa C-287/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Trasporti su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Responsabilità del conducente per le infrazioni all’obbligo di utilizzazione di un tachigrafo))
(2016/C 296/08)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Gyulai Törvényszék
Parti
Ricorrente: Eurospeed Ltd
Convenuta: Szegedi Törvényszék
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che, in aggiunta o in luogo dell’impresa di traporto presso la quale è occupato il conducente, ritiene quest’ultimo responsabile delle infrazioni a tale regolamento dallo stesso commesse.
(1) GU C 303 dell’8.9.2014.
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