22.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 68/9
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL
(Causa C-297/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori - Articoli 15, paragrafo 1, lettera c), e 16, paragrafo 1 - Nozione di attività commerciale o professionale «diretta verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore - Contratto di mandato volto alla realizzazione dell’obiettivo economico perseguito attraverso un contratto di mediazione concluso in precedenza nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale «diretta verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore - Collegamento stretto))
(2016/C 068/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Rüdiger Hobohm
Convenuti: Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL
Dispositivo
L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella parte in cui riguarda il contratto concluso nell’ambito di un’attività commerciale o professionale «diretta» da un professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dev’essere interpretato nel senso che può essere applicato a un contratto, stipulato tra un consumatore e un professionista, che non rientra in quanto tale nell’ambito dell’attività commerciale o professionale «diretta» da tale professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, ma che presenta un collegamento stretto con un contratto precedentemente stipulato dalle medesime parti nel contesto di un’attività siffatta. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale collegamento, in particolare l’identità, in diritto o in fatto, delle parti di questi due contratti, l’identità dell’obiettivo economico perseguito tramite i medesimi, vertenti sullo stesso oggetto concreto, e la complementarità del secondo contratto rispetto al primo contratto, in quanto volto a permettere il raggiungimento dell’obiettivo economico perseguito attraverso quest’ultimo.
(1) GU C 303 dell’8.9.2014.
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