23.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 389/8
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, Stato belga
(Causa C-298/14) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Articoli 45 TFUE e 49 TFUE - Lavoratori - Impieghi nella pubblica amministrazione - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Nozione di «professione regolamentata» - Ammissione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation (Belgio)])
(2015/C 389/09)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Alain Laurent Brouillard
Convenuti: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, Stato belga
Dispositivo
1)
L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, esso si applica a una situazione, quale quella in questione nel procedimento principale, in cui il cittadino di uno Stato membro, residente e occupato in detto Stato membro, è titolare di un diploma ottenuto presso un altro Stato membro, di cui si avvale per chiedere la sua iscrizione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation del primo Stato membro e, dall’altro, che una siffatta situazione non rientra nell’ambito dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE.
2)
La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dev’essere interpretata nel senso che la funzione di referendario presso la Cour de cassation non è una «professione regolamentata», ai sensi di tale direttiva.
3)
L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la commissione giudicatrice di un concorso per l’assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell’equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall’università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.
(1) GU C 303 dell’8.9.2014.
Full & Egal Universal Law Academy