24.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/16
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-303/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 842/2006 - Formazione e certificazione - Obbligo di notifica - Sanzioni - Regolamenti (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008))
(2015/C 279/19)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Dispositivo
1)
Non avendo notificato alla Commissione europea le informazioni richieste sugli organismi di certificazione per il personale e le imprese nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale e alle imprese addetti alle attività connesse a taluni gas fluorurati ad effetto serra né le misure nazionali relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 5, paragrafo 2, e 13, paragrafo 2, di tale regolamento, dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature, dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, nonché dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
(1) GU C 409 del 17.11.2014.
Full & Egal Universal Law Academy