1.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság — Ungheria) — Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos, Mártonné Lantos
(Causa C-312/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/39/CE - Articoli 4, paragrafo 1, e 19, paragrafi 4, 5 e 9 - Mercati degli strumenti finanziari - Nozione di «servizio e attività di investimento» - Disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori - Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti - Obbligo di valutare che il servizio fornito sia adeguato o adatto - Conseguenze contrattuali della violazione di tale obbligo - Contratto di credito al consumo - Prestito denominato in valuta estera - Erogazione e rimborso del prestito in valuta nazionale - Clausole relative ai tassi di cambio))
(2016/C 038/07)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Ráckevei Járásbíróság
Parti
Ricorrente: Banif Plus Bank Zrt.
Convenuti: Márton Lantos, Mártonné Lantos
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, non costituiscono un servizio o un’attività di investimento ai sensi di detta disposizione talune operazioni di cambio, effettuate da un ente creditizio in virtù delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera come quello di cui al procedimento principale, che consistono nello stabilire l’ammontare del prestito in base al tasso di acquisto della valuta estera applicabile al momento dell’erogazione dei fondi e nel determinare l’importo delle mensilità sulla base del tasso di vendita di tale valuta applicabile al momento del calcolo di ciascuna mensilità.
(1) GU C 303 dell’8.9.2014.
Full & Egal Universal Law Academy