25.4.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 145/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkeinhallinto-oikeus — Finlandia) — Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media/Viestintävirasto
(Causa C-314/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2010/13/UE - Articolo 19, paragrafo 1 - Separazione tra la pubblicità televisiva e i programmi - Schermo diviso - Articolo 23, paragrafi 1 e 2 - Limite per ora di orologio del 20 % per spot televisivi pubblicitari - Annunci di sponsorizzazione - Altri riferimenti a uno sponsor - «Secondi neri»))
(2016/C 145/08)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkeinhallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media
Convenuta: Viestintävirasto
Dispositivo
1)
L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consenta che uno schermo diviso che mostra in una colonna i titoli di coda del programma televisivo e in un’altra un riquadro di presentazione del palinsesto del fornitore, al fine di separare il programma che sta terminando dalla successiva sequenza pubblicitaria, non sia necessariamente combinato con, o seguito da, un segnale acustico o ottico, a condizione che un tale mezzo di separazione soddisfi da solo i presupposti enunciati dalla prima frase di tale articolo 19, paragrafo 1, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2)
L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2010/13 deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del tempo massimo a disposizione per la pubblicità per ora di orologio fissato dall’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, si deve tenere conto di segni distintivi di sponsor trasmessi nell’ambito di programmi diversi da quelli sponsorizzati, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.
3)
Nell’ipotesi in cui uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà di prevedere una norma più restrittiva di quella fissata dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, tale articolo deve essere interpretato nel senso che non solo esso non osta a che, ai fini del calcolo del tempo massimo di pubblicità televisiva consentita del 20 % per ora di orologio, siano inclusi i «secondi neri» che sono inseriti tra i diversi spot di una sequenza pubblicitaria televisiva o tra tale sequenza e il programma televisivo successivo, ma altresì che esso impone tale inclusione.
(1) GU C 292 dell'1.9.2014.
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