13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Marchon Germany GmbH/Yvonne Karaszkiewicz
(Causa C-315/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653/CEE - Articolo 17, paragrafo 2 - Indennità di portafoglio clienti - Presupposti per la concessione - Apporto di nuovi clienti - Nozione di «nuovi clienti» - Clienti del preponente che acquistano per la prima volta le merci la cui vendita è stata affidata all’agente commerciale))
(2016/C 211/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Marchon Germany GmbH
Convenuto: Yvonne Karaszkiewicz
Dispositivo
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che i clienti acquisiti dall’agente commerciale per le merci di cui il preponente gli abbia affidato la vendita devono essere considerati nuovi clienti ai sensi di detta disposizione, sebbene questi intrattenessero già rapporti commerciali con il preponente in merito ad altre merci, qualora la vendita delle prime merci realizzata dall’agente stesso gli abbia imposto di porre in essere rapporti commerciali specifici, cosa che spetta al giudice del rinvio accertare.
(1) GU C 329 del 22.9.2014.
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