7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/13
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma/Republika Slovenija
(Causa C-331/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1 - Assoggettamento - Transazioni immobiliari - Vendita di terreni inclusi nel patrimonio privato di una persona fisica esercente la professione di imprenditore autonomo - Soggetto passivo che agisce in quanto tale))
(2015/C 294/17)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma
Convenuta: Republika Slovenija
Dispositivo
Gli articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, nelle quali un soggetto passivo ha acquistato delle parcelle di terreno, alcune delle quali sono state incluse nel suo patrimonio privato ed altre nel patrimonio della sua impresa, e sull’insieme delle quali egli ha fatto costruire, nella sua qualità di soggetto passivo, un centro commerciale che ha poi venduto insieme alle parcelle di terreno sulle quali tale costruzione è stata edificata, la vendita delle parcelle di terreno che erano incluse nel patrimonio privato di tale soggetto passivo deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, dato che il predetto soggetto passivo ha, in occasione di questa operazione, agito in quanto tale.
(1) GU C 303 dell’8.9.2014.
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