16.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 296/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR/Finanzamt Krefeld
(Causa C-332/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma - Ambito di applicazione - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti (beni e servizi ad uso promiscuo) - Determinazione della destinazione dei beni e dei servizi acquisiti per la costruzione, l’utilizzo, la conservazione e la manutenzione di un immobile destinato ad effettuare, in parte, operazioni che danno diritto a detrazione e, in parte, operazioni che non conferiscono tale diritto - Modifica della normativa nazionale che prevede le modalità di calcolo del prorata di detrazione - Articolo 20 - Rettifica delle detrazioni - Certezza del diritto - Legittimo affidamento))
(2016/C 296/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
Resistente: Finanzamt Krefeld
Dispositivo
1)
L’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che, qualora un immobile sia utilizzato, a valle, per realizzare talune operazioni che danno diritto a detrazione ed altre che non vi danno diritto, gli Stati membri non hanno l’obbligo di imporre che i beni e i servizi utilizzati, a monte, per la costruzione, l’acquisizione, l’utilizzo, la conservazione o la manutenzione di tale immobile, in un primo momento, siano imputati a tali diverse operazioni, qualora una siffatta imputazione sia difficilmente realizzabile, affinché, in un secondo momento, venga determinato unicamente il diritto a detrazione derivante da quei beni e servizi utilizzati sia per talune operazioni che danno diritto a detrazione sia per altre che non vi danno diritto, applicando un criterio di ripartizione fondato sul volume d’affari oppure, a condizione che questo metodo garantisca una determinazione più precisa del prorata di detrazione, in base alla superficie.
2)
L’articolo 20 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che esso impone che si proceda alla rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto operate a titolo dei beni o dei servizi rientranti nell’articolo 17, paragrafo 5, di detta direttiva, a seguito dell’adozione, intervenuta durante il periodo di rettifica considerato, di un criterio di ripartizione di tale imposta utilizzato per il calcolo di tali detrazioni in deroga al metodo di determinazione del diritto a detrazione previsto dalla medesima direttiva.
3)
I principi generali del diritto dell’Unione europea di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale applicabile, la quale non prescriva espressamente la rettifica, ai sensi dell’articolo 20 della sesta direttiva, come modificata dalla direttiva 95/7, dell’imposta pagata a monte, a seguito della modifica del criterio di ripartizione dell’imposta sul valore aggiunto utilizzato per il calcolo di alcune detrazioni, né preveda un regime transitorio nonostante la ripartizione dell’imposta pagata a monte operata dal soggetto passivo secondo il criterio di ripartizione applicabile prima di tale modifica sia stata riconosciuta in via generale come ragionevole dal giudice supremo.
(1) GU C 329 del 22.9.2014.
Full & Egal Universal Law Academy