22.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 68/11
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 dicembre 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scozia) — Regno Unito] — Scotch Whisky Association e a./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland
(Causa C-333/14) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Libera circolazione delle merci - Articolo 34 TFUE - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Prezzo minimo delle bevande alcoliche calcolato in base alla quantità di alcool nel prodotto - Giustificazione - Articolo 36 TFUE - Tutela della salute e della vita delle persone - Valutazione da parte del giudice nazionale])
(2016/C 068/14)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Session (Scozia)
Parti
Ricorrenti: Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE, Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV)
Convenuto: The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland
Dispositivo
1)
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una misura nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone un prezzo minimo per unità di alcool per la vendita al dettaglio dei vini, a condizione che detta misura sia effettivamente idonea a garantire l’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone e che, tenuto conto degli obiettivi della politica agricola comune nonché del buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, non ecceda quanto è necessario per il raggiungimento del citato obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone.
2)
Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, per perseguire l’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone a mezzo dell’aumento del prezzo del consumo di alcool, opti per una normativa, come quella di cui al procedimento principale, che impone un prezzo minimo per unità di alcool per la vendita al dettaglio delle bevande alcoliche ed escluda una misura, quale l’aumento delle accise, che può essere meno restrittiva degli scambi e della concorrenza all’interno dell’Unione europea. Spetta al giudice del rinvio verificare se questo è in effetti il caso alla luce di un’analisi circostanziata di tutti gli elementi pertinenti della controversia sulla quale è chiamato a giudicare. La sola circostanza che quest’ultima misura possa comportare benefici aggiuntivi e soddisfare in modo più ampio l’obiettivo della lotta contro l’abuso di alcool non può giustificarne l’esclusione.
3)
L’articolo 36 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, quando esamina una normativa nazionale rispetto alla giustificazione relativa alla tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi di detto articolo, un giudice nazionale deve esaminare in modo obiettivo se gli elementi di prova forniti dallo Stato membro interessato consentano ragionevolmente di stimare che i mezzi scelti sono idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti nonché la possibilità di conseguire questi ultimi attraverso misure meno restrittive della libera circolazione delle merci e dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.
4)
L’articolo 36 TFUE deve essere interpretato nel senso che l’esame di proporzionalità di una misura nazionale, come quella di cui al procedimento principale, non è limitato alle sole informazioni, prove o altri documenti di cui disponeva il legislatore nazionale al momento dell’adozione di tale misura. In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la verifica della conformità di detta misura rispetto al diritto dell’Unione deve essere effettuata sulla base delle informazioni, delle prove o di altri documenti di cui il giudice nazionale dispone al momento in cui statuisce, in base alle condizioni previste dal suo diritto nazionale.
(1) GU C 339 del 29.9.2014.
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