20.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 236/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Nürnberg — Germania) — Procedimento penale a carico di Andreas Wittmann
(Causa C-339/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/126/CE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Periodo di divieto - Rilascio della patente di guida da parte di uno Stato membro prima dell’entrata in vigore di un periodo di divieto nello Stato membro della residenza normale - Motivi del rifiuto di riconoscere nello Stato membro della residenza normale la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro))
(2015/C 236/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Nürnberg
Imputato nella causa principale
Andreas Wittmann
Dispositivo
L’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che un provvedimento con il quale lo Stato membro della residenza normale di una persona, che non può ritirare a tale persona, conducente di un autoveicolo, la sua patente di guida, in quanto quest’ultima è già stata oggetto di una precedente decisione di ritiro, ordina che una nuova patente di guida non potrà essere rilasciata a tale persona per un periodo determinato, deve essere considerato un provvedimento di limitazione, sospensione o ritiro della patente di guida ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che esso osta al riconoscimento della validità di qualsiasi patente rilasciata da un altro Stato membro prima della scadenza di tale periodo. Il fatto che la sentenza che pronuncia tale provvedimento sia passata in giudicato successivamente al rilascio della patente di guida nel secondo Stato è irrilevante a tal riguardo, atteso che tale patente è stata ottenuta dopo la pronuncia di tale sentenza e che i motivi che giustificano il suddetto provvedimento sussistevano alla data di rilascio della suddetta patente.
(1) GU C 372 del 20.10.2014.
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