23.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 389/9
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Romania) — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan
(Causa C-354/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente - Prodotti in libera circolazione in Germania - Prodotti soggetti a controlli di omologazione in Romania - Certificato di conformità messo a disposizione da un distributore di un altro Stato membro - Certificato ritenuto insufficiente per consentire la libera commercializzazione di tali prodotti - Principio del reciproco riconoscimento - Irricevibilità parziale))
(2015/C 389/10)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Cluj
Parti del procedimento principale
Ricorrente: SC Capoda Import-Export SRL
Convenuti: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan
Dispositivo
1)
Gli articoli 34 TFUE e 31, paragrafi 1 e 12, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), devono essere interpretati nel senso che non si oppongono a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina la commercializzazione in uno Stato membro di pezzi di ricambio nuovi per veicoli stradali — nella fattispecie, pompe per acqua e filtri per combustibile — all’applicazione di una procedura di approvazione o di omologazione in tale Stato membro, purché detta normativa preveda peraltro eccezioni che garantiscano che i pezzi di ricambio legittimamente prodotti e commercializzati negli altri Stati ne siano esenti o, in loro assenza, che i pezzi in questione siano tali da rappresentare un grave rischio per il buon funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua efficienza ambientale e che tale procedimento di omologazione o di approvazione sia strettamente necessario e proporzionato al rispetto degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale o di protezione dell’ambiente.
2)
Le condizioni alle quali deve essere fornita la prova del fatto che siffatti pezzi di ricambio sono già stati omologati o approvati oppure costituiscono pezzi di origine o di qualità equivalente, in mancanza di regolamentazione nel diritto dell’Unione, sono disciplinate dal diritto degli Stati membri, fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività.
(1) GU C 361 del 13.10.2014.
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