14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «ERGO Insurance» SE, rappresentata da «ERGO Insurance» SE Lietuvos filialas/«If P&C Insurance» AS, rappresentata da «If P&C Insurance» AS filialas (C-359/14), «Gjensidige Baltic» AAS, rappresentata da «Gjensidige Baltic» AAS Lietuvos filialas/«PZU Lietuva» UAB DK (C-475/14)
(Cause riunite C-359/14 e C-475/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Scelta della legge applicabile - Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 - Direttiva 2009/103/CE - Incidente causato da un autocarro con rimorchio, essendo ciascun veicolo assicurato presso assicuratori diversi - Incidente verificatosi in uno Stato membro diverso da quello della conclusione dei contratti di assicurazione - Azione di regresso tra gli assicuratori - Legge applicabile - Nozioni di «obbligazioni contrattuali» e di «obbligazioni extracontrattuali»))
(2016/C 098/09)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus miesto apylinkės teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrenti:«ERGO Insurance» SE, rappresentata da «ERGO Insurance» SE Lietuvos filialas (C-359/14), «Gjensidige Baltic» AAS, rappresentata da «Gjensidige Baltic» AAS Lietuvos filialas (C-475/14)
Convenute:«If P&C Insurance» AS, rappresentata da «If P&C Insurance» AS filialas (C-359/14), «PZU Lietuva» UAB DK (C-475/14)
Dispositivo
L’articolo 14, lettera b), della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione non contiene norme di conflitto speciali atte a determinare la legge applicabile all’azione di regresso tra assicuratori in circostanze come quelle del procedimento principale.
I regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), e (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile a un’azione di regresso dell’assicuratore di una motrice, che ha indennizzato le vittime di un incidente causato dal conducente di detta motrice, nei confronti dell’assicuratore del rimorchio trainato al momento di tale incidente, è determinata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 593/2008 qualora le regole sulla responsabilità per fatto illecito applicabili a tale incidente in forza degli articoli 4 e seguenti del regolamento n. 864/2007 prevedano una ripartizione dell’obbligo di risarcimento del danno.
(1) GU C 329 del 22.9.2014.
GU C 7 del 12.1.2015.
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