13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/11
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Najwyższy — Polonia) — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Causa C-397/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/22/CE - Articolo 28 - Numeri non geografici - Accesso degli utenti finali che risiedono nello Stato membro dell’operatore ai servizi che utilizzano numeri non geografici - Direttiva 2002/19/CE - Articoli 5, 8 e 13 - Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione - Imposizione, modifica o revoca degli obblighi - Imposizione di obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali - Controllo dei prezzi - Impresa che non detiene un significativo potere di mercato - Direttiva 2002/21/CE - Risoluzione delle controversie tra imprese - Decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissa le condizioni di cooperazione e le modalità di tariffazione per i servizi tra imprese))
(2016/C 211/12)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti del procedimento principale
Ricorrente: Polkomtel sp. z o.o.
Convenuta: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Con l’intervento di: Orange Polska S.A., già Telekomunikacja Polska S.A.
Dispositivo
1)
L’articolo 28 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro può stabilire che un operatore di rete pubblica di comunicazione elettronica debba provvedere affinché sia garantito l’accesso ai numeri non geografici a tutti gli utenti finali della propria rete in tale Stato, e non solo a quelli degli altri Stati membri.
2)
Gli articoli 5, paragrafo 1, e 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), letti in combinato disposto con l’articolo 28 della direttiva 2002/22, devono essere interpretati nel senso che consentono a un’autorità nazionale di regolamentazione, nell’ambito della risoluzione di una controversia tra due operatori, di imporre ad uno di essi l’obbligo di garantire agli utenti finali l’accesso ai servizi che utilizzano numeri non geografici forniti sulla rete dell’altro, e di fissare, sulla base dell’articolo 13 della direttiva 2002/19, modalità di tariffazione, tra detti operatori, di tale accesso, come quelle di cui al procedimento principale, purché detti obblighi siano obiettivi, trasparenti, proporzionati, non discriminatori, dipendenti dal tipo del problema evidenziato e giustificati alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e purché siano state rispettate, se del caso, le procedure previste agli articoli 6 e 7 di quest’ultima direttiva, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.
(1) GU C 431 dell’1.12.2014.
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