3.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 363/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles — Belgio) — Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP)
(Causa C-408/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Funzionario dell’Unione europea in pensione che ha svolto, prima di entrare in servizio, un’attività lavorativa subordinata nello Stato membro in cui è in servizio - Diritto a pensione in forza del regime pensionistico nazionale dei lavoratori subordinati - Unità di carriera - Diniego del versamento della pensione di vecchiaia da lavoro subordinato - Principio di leale cooperazione))
(2015/C 363/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Aliny Wojciechowski
Convenuto: Office national des pensions (ONP)
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo statuto dei funzionari dell’Unione europea, istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che può comportare la riduzione o il diniego della pensione di vecchiaia che spetterebbe a un lavoratore subordinato, cittadino di tale Stato membro, in forza delle prestazioni che ha compiuto conformemente alla legislazione di tale Stato membro, qualora il totale degli anni di carriera compiuti da tale lavoratore in detto Stato membro in qualità di lavoratore subordinato e in qualità di funzionario dell’Unione europea in servizio nel medesimo Stato membro superi l’unità di carriera di 45 anni prevista da detta normativa, allorché, a causa del metodo di calcolo della frazione che esprime l’entità della pensione a carico dell’Unione, una tale riduzione è superiore a quella che sarebbe stata applicata se detto lavoratore avesse svolto l’insieme della sua carriera in qualità di lavoratore subordinato nello Stato membro di cui trattasi.
(1) GU C 421 del 24.11.2014.
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