8.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 48/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā Tiesa — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/«Veloserviss» SIA
(Causa C-427/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Controllo a posteriori delle dichiarazioni - Principio della tutela del legittimo affidamento - Limitazione, nel diritto nazionale, del riesame dei risultati di un controllo a posteriori - Possibilità - Decisione relativa al primo controllo a posteriori - Informazioni inesatte o incomplete ignote alla data della decisione))
(2016/C 048/04)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests
Convenuta:«Veloserviss» SIA
Dispositivo
L’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale limiti la possibilità per le autorità doganali di reiterare una revisione o un controllo a posteriori e di trarne le conseguenze fissando una nuova obbligazione doganale, allorché tale limitazione si riferisce a un periodo di tre anni dalla data in cui è sorta la prima obbligazione doganale, circostanza la cui verifica compete al giudice del rinvio.
(1) GU C 421 del 24.11.2014.
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