16.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 14/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 novembre 2016 — DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Commissione europea, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Regno di Spagna, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE)
(Causa C-449/14 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuti a favore dell’organismo pubblico di radiodiffusione nazionale - Obblighi di servizio pubblico - Compensazione - Articolo 106, paragrafo 2, TFUE - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Modifica delle modalità di finanziamento - Misure fiscali - Imposta a carico degli operatori di servizi televisivi a pagamento - Decisione che dichiara il regime di aiuti modificato compatibile con il mercato interno - Rilevanza delle modalità di finanziamento - Esistenza di un vincolo di destinazione cogente tra l’imposta e il regime di aiuti - Incidenza diretta del gettito dell’imposta sull’entità dell’aiuto - Copertura dei costi netti dell’espletamento dell’incarico di servizio pubblico - Rapporto di concorrenza tra il debitore dell’imposta e il beneficiario dell’aiuto - Snaturamento della normativa nazionale))
(2017/C 014/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (rappresentanti: H. Brokelmann e M. Ganino, abogados)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes, B. Stromsky e G. Valero Jordana, agenti), Telefónica de España SA, Telefónica Móviles España SA (rappresentanti: F. González Díaz, F. Salerno e V. Romero Algarra, abogados), Regno di Spagna (rappresentante: A. Sampol Pucurull, agente), Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) (rappresentanti: A. Martínez Sánchez e J. Rodríguez Ordóñez, abogados)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La DTS Distribuidora de Televisión Digital SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea relative all’impugnazione principale.
3)
La Telefónica de España SA e la Telefónica Móviles España SA sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea relative all’impugnazione incidentale.
4)
La Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.
(1) GU C 395 del 10.11.2014.
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